Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo

Azioni di prevenzione e cura della Persona a scuola

Cos'è

ll Protocollo di gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo é finalizzato a guidare gli utenti nelle azioni che deve intraprendere la Scuola per prevenire e gestire le situazioni di vittimizzazione, di bullismo e di cyberbullismo.

La Legge 71/2017: il cyberbullismo e le responsabilità della comunità educante

 

Nel maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato una legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come: 

 

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

 

Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l’educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

 

Oscuramento del contenuto web

 

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l’ISP non avesse informato l’utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore. 

 

Il ruolo della scuola 

 

La scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.

 

Il ruolo del Referente

 

Al referente è stato attribuito il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo. Attesa alla delicatezza e, al tempo stesso, la complessità del ruolo del referente, si ritiene necessaria una formazione interdisciplinare, con relativi successivi aggiornamenti, diretti ad offrire una preparazione di base in tema di diritto, informatica, psicologia e pedagogia. Fondamentale sarà per il referente una forte attitudine nelle capacità relazionali, di ascolto con un approccio empatico. Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali. Il referente, quindi, così come l'insegnante e come ogni altro Pubblico Ufficiale, è obbligato a riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato di cui venga a conoscenza durante la propria attività. Infatti, durante la loro attività assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale ex art. 357 c. p. rappresentando la pubblica amministrazione.

 

Il ruolo del Dirigente Scolastico

 

Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di cyber- bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell’illecito. 

 

Il ruolo del questore

 

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l’applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

 

Il ruolo del MIUR

 

Il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. Sarà disposto, inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer-education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. 

 

Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali

 

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo

 

La Presidenza del Consiglio

 

La Presidenza del Consiglio istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d’azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.







Novità delle “Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”

 

Le Linee di Orientamento 2021- in continuità con il documento del 2017 e del richiamo degli interventi prefigurati nella citata L.71/2017 – nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo. Si indicano di seguito, in estrema sintesi, i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017: 

♦ Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Tra gli strumenti utili e le buone pratiche rientrano: formazione del personale scolastico, nomina e formazione di almeno un referente per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché ex studenti in attività di peer education, previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato ad un uso critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”, promozione di un’educazione alla cittadinanza digitale, come indicato nella L. 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 

 

♦ Focus sul progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse” Il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un’e-Policy d’Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con partner istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete

 

♦ Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo). 

La formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti. Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati. 

♦ Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, suddivise, a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”. 

Tra le azioni “prioritarie” rientrano: la valutazione degli studenti a rischio e l’osservazione del disagio, la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

 

Tra le azioni “consigliate” rientrano: attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola, promozione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito dal personale specializzato (anche in 12 collaborazione con i servizi pubblici territoriali), costituzione di gruppi di lavoro, sviluppo parallelo dell’”educazione civica” e dell’”educazione digitale”.

 

♦ Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi. La prevenzione deve articolarsi su tre livelli: 

1. Prevenzione primaria o universale: mira a promuovere un clima positivo improntato sul rispetto e sul senso di comunità mediante attività curricolari incentrate sul tema; 

2. Prevenzione secondaria o selettiva: mira ad intervenire, in maniera strutturata, su gruppi a rischio per risolvere situazioni di disagio; 

3. Prevenzione terziaria o indicata: mira a mettere in atto interventi rivolti a fasce della popolazione in cui il problema è già presente in stato avanzato. In questi casi le azioni specifiche devono essere rivolte a singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

 

♦ Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo; 

Gli Istituti possono prevedere la costituzione di un Team antibullismo costituito da: DS, referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale e da altre professionalità presenti all’interno della scuola, come psicologi, pedagogisti e operatori socio-sanitari. Altrettanto importante può essere la costituzione di un Team per l’Emergenza, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative. 

 

♦ Suggerimenti di protocolli di intervento per un primo esame dei casi di emergenza; 

 

♦ Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;

 

♦ Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro; 

 

♦ Condivisione di un modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.




Definizione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo 

 

Bullismo 

Per bullismo si intende “l’insieme dei comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone in gruppo mettono in atto, ripetutamente, nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima” (Fonzi 1997). E’ caratterizzato da certe forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un’altra persona (Linee guida del Consiglio d’Europa 18 novembre 2009). Può manifestarsi con l’uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da certe attività o forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie. Si configura come fenomeno sociale estremamente complesso, riconducibile sia alla condotta dei singoli che di quella del gruppo dei pari quando sono presenti le seguenti caratteristiche: • Asimmetria di potere: squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce • Ripetizione nel tempo: i comportamenti aggressivi sono ripetuti nel tempo e non isolati • Intenzionalità: l’aggressività del bullo è pro-attiva e intenzionale, non reattiva. Esistono due forme di bullismo: - Bullismo diretto, in cui sono evidenti le prepotenze fisiche e/o verbale, - Bullismo indiretto, in cui il bullo (e l’eventuale gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendo dal gruppo dei pari (da feste, luoghi di aggregazione) diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolando quindi socialmente. 

 

Gli atti di bullismo possono essere di varia natura: Fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.) danneggiamento di cose altrui, furto intenzionale Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false o offensive su un compagno, provocarlo, ecc.) Relazionale: sociale (escludere da attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

 

Cyberbullismo Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge 71, 29 maggio 2017). È caratterizzato da alcuni elementi: • Squilibrio di potere: il mezzo elettronico non necessita di forza fisica o della sopraffazione psicologica della vittima; nel mondo virtuale lo sbilanciamento di potere è determinato dalla maggiore competenza nell’uso delle nuove tecnologie del cyberbullo.

 

• Anonimato: l’aggressore sfrutta l’anonimato per attaccare direttamente la vittima verso la quale non è più necessaria la ripetizione nel tempo, poiché l’effetto valanga offerto dalle nuove tecnologie può scatenare potenziali danni alle vittime anche senza la sua reiterazione nel tempo • De-responsabilizzazione (attraverso la rete non si comprende il confine tra lecito e illecito) • Senza spazio e senza tempo (spesso la vittima subisce gli attacchi in momenti diversi della giornata, anche quando è difficile chiedere aiuto) • Permanenza nel tempo (molti messaggi o immagini rimangono nel tempo, al di là di ogni volontà).

Le diverse forme di cyberbullismo

 

GLOSSARIO 



NOME

DEFINIZIONE 

Flaming

Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l’obiettivo di scatenare conflitti virtuali. 

Exclusion

Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

Denigration

La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima

Impersonation

Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un’altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l’interlocutore.

Harassment

Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking

È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l’altro, attraverso l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest’ultimo approfitta dell’anonimato offerto dal web

Happy slapping

Letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Sexting

Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Bullismo e Cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

-l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;

-l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;

-la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;

-la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;

-il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;

-il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

-l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video „postati’ possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

Come si accede al servizio

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo-2021

MODULO DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Scuola Secondaria di I grado - Sede Centrale

Cosa serve

“Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l’azione e l’organizzazione all’interno della Scuola, l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza”. 

(Sharp e Smith, 1994). 

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

-la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),

-la violenza privata (art. 610 c.p.),

-il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), -la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),

-l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),

-L’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),

-molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

-le percosse (art. 581 c.p.)

-le lesioni: (art. 582 c.p.)

-l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-) -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

  1. il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

  2. la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Tempi e scadenze

Intero anno scolastico

Contatti

caic87600t@istruzione.it

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi 

 

CODICE PENALE 

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice: 

➢ Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall’articolo 494 c.p.); 

➢ Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei) 

➢ Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi); 

➢ Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.) ➢ Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.); 

➢ Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall’art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose); 

➢ Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.); ➢ Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.); 

➢ Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.); 

➢ Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.); 

➢ Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.). 

 

CODICE CIVILE 

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l’articolo 2048, risponde: 

➢ Il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando; 

➢ La scuola: culpa in vigilando. 

L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando

 

CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET 

– presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet 

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all’accesso alla neutralità della rete, all’inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di principi generali, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul web. 

 

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 15 MARZO 2014 

La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

 

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA – MODIFICATO DAL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235 

 

DIRETTIVA DEL 16-10-2006. LINEE DI INDIRIZZO SULLA CITTADINANZA DEMOCRATICA E LEGALITÀ.

 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico 

Il Ministero dell’istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. 

Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

 

• Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007 

“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari. 

 

• Legge 107/2015 

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo” 

Ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

 

• Legge 71/2017 

Ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. 

La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

• Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 

emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 

“Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l’ausilio di nuovi strumenti

 

• Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - 

Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)

A cosa serve

Prevenzione e gestione casi di bullismo e cyberbullismo.

Descrizione breve

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi che possono avere conseguenze profonde sul benessere degli studenti. A volte, però, può essere difficile capire se un comportamento sgradevole sia un semplice litigio o un vero e proprio atto di bullismo. Questo documento ha un duplice scopo:

  • Chiarire: Aiutarti a comprendere le caratteristiche specifiche del bullismo e del cyberbullismo, distinguendoli da altri conflitti.

  • Guidare: Fornirti un modello strutturato per segnalare un presunto caso alla scuola, assicurandoti di includere tutte le informazioni necessarie per un intervento efficace.

Una segnalazione chiara e dettagliata è il primo passo fondamentale per permettere alla scuola di intervenire in modo rapido e appropriato a tutela di tutti.

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